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Definition and meaning of reato

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reato (n.)


reato (n.)

faute pénale (fr)[ClasseHyper.]

droit pénal (fr)[termes liés]


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Reato

                   

Il reato è un atto umano, commissivo o omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce un'offesa a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'illecito.

Indice

  Definizioni di reato

  Definizione formale

Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l'ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia) sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista.

Per quanto riguarda gli elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono:

  • il fatto (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento)
  • la colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza)
  • l'antigiuridicità (contrasto tra la norma e il fatto) (teoria della tripartizione che si differenza da quella della bipartizione proprio per la presenza dell'antigiuridicità dell'illecito).

Secondo questa concezione è reato l'illecito penale, cioè la violazione di una norma che prevede come sanzione una delle pene previste dall'art. 17 del Codice Penale:

Tale distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva (salvo diversa disposizione legislativa si risponde per i delitti a solo titolo di dolo mentre nel caso delle contravvenzioni si può essere chiamati a rispondere indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), il tentativo (istituto giuridico non applicabile alle contravvenzioni) e le cause di giustificazione o scriminanti.

Le contravvenzioni scaturiscono storicamente dai cosiddetti reati di polizia con cui si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata.

Esse sono un "mala quia prohibita" (male perché proibiti), cioè repressi solo in rapporto alle mutevoli esigenze di comune ordine e sicurezza.

I delitti invece sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali. Essi sono "mala in se" (male in sé), cioè lesivi di un bene preesistente. Per essi è necessario il dolo, mentre per le contravvenzioni basta anche solo la colpa.

  Definizione sostanziale

Alla concezione formale si contrappone la concezione sostanziale del reato in base alla quale è tale il fatto socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge; ne deriva che sono punibili le condotte socialmente pericolose anche se non sono criminalizzate dalla legge. Tale concezione tuttavia elide la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini e per tale motivo tutti i paesi democratici e liberali hanno adottato una nozione formale del reato.

  Definizione formale-sostanziale

Fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali; sempre che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un'efficace tutela.

  Classificazione dei reati nel diritto italiano

Nel diritto italiano il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità (o l'opportunità) teoretica e restano pertanto nell'analisi più che altro come tracce convenzionali. Comunque la classificazione dei reati (come molti altri argomenti del diritto) non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e - anche per questo - è peraltro suscettibile di variazioni nel tempo; conviene dunque considerare la preminenza dell'aspetto di convenzionalità attuale nell'elencazione di alcuni fra i principali tipi classificabili.

  Delitti e contravvenzioni

La divisione principale all'interno della categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni. Tale divisione risale al Codice Toscano del 1856 ed è stata accettata senza modifiche dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930. Il criterio distintivo delle due categorie accolto dal codice penale attualmente vigente è di natura formale. Stabilisce infatti l'art. 17 del codice che:

  • Sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega (o ricollegava) le pene seguenti:
    • la pena di morte, la pena capitale era prevista per taluni gravissimi delitti fino al 1994, poi sostituita con l'ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra con la modificazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
    • l'ergastolo,
    • la reclusione,
    • la multa.

La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti: principalmente, mentre per i delitti si risponde a titolo di dolo, e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa, per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa. Inoltre, il delitto tentato è configurabile esclusivamente per i delitti.

  • delitti: forme più gravi di illecito penale
  • contravvenzioni: meno gravi

La dottrina si è sforzata di rinvenire un criterio sostanziale di differenziazione tra delitti e contravvenzioni, una ricerca questa influenzata da concezioni politico criminali di volta in volta dominanti.

Oggi la differenza poggia su un criterio quantitativo, ossia una distinzione che opera sulla base di maggiore e minore gravità.

La rivalutazione dell'illecito amministrativo introdotta con la legge n. 689/1981 di depenalizzazione, giustifica l'interrogativo se non sia opportuno superare la vecchia bipartizione trasferendo in blocco l'intero settore degli illeciti contravvenzionali nel campo degli illeciti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa. Tuttavia un'eventuale trasformazione appare sconsigliabile da un punto di vista politico criminale perché ci sono illeciti posti in una posizione intermedia.

Il mantenimento della differenziazione può trovare giustificazione nell'esigenza di configurare modelli di disciplina penale differenziati in funzione delle peculiarità strutturali di determinati illeciti.

La Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1986 stabilisce criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni.

Le contravvenzioni dovrebbero circoscriversi a due categorie di illeciti:

  1. fattispecie di carattere preventivo cautelare finalizzate a tutela di beni primari
  2. fattispecie concernenti le discipline di attività sottoposte a potere amministrativo per pubblico interesse

La non punibilità del tentativo è giustificata dal primo tipo.

La circolare esclude che il criterio di distinzione tra illeciti delittuosi/contravvenzionali, possa far sempre leva sul parametro quantitativo della maggiore o minor gravità dell'illecito.

Sul piano del diritto positivo vigente, la distinzione più sicura è quella di natura formale che fa leva sul diverso tipo di sanzioni comminate. Infatti stabilisce l'art. 39 : "I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice" e l'art. 17 stabilisce : "Pene principali per i delitti: ergastolo, reclusione, multa; Pene principali per le contravvenzioni: arresto e ammenda".

  • Delitto: richiede dolo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione;
  • contravvenzioni: si risponde indifferentemente a titolo di dolo/colpa a meno che non si versi in casi eccezionali in cui è la struttura del fatto contravvenzionale a richiedere o uno o l'altro.

Il tentativo è configurabile solo nei delitti.

  Reato proprio e reato comune

A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, il reato può essere distinto in proprio o comune:

  • il reato comune può essere commesso da chiunque.
  • il reato proprio può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito; il peculato e la concussione, ad esempio, possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio poiché la ratio specifica della norma consiste evidentemente proprio nell'evitare che il pubblico ufficiale o l'i.p.s. commettano azioni illecite profittando della loro posizione, mentre la ratio generale intende preservare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Altrettanto, il delitto di falsa perizia può essere commesso solo dal perito.

La qualità personale necessaria per il reato proprio può essere permanente oppure temporanea (o episodica), come nel caso del testimone in un procedimento giudiziario il quale, pur non trovandosi evidentemente stabilmente nella condizione di teste (non dovrebbe infatti trattarsi di una condizione frequente, si spera), può commettere il reato proprio di falsa testimonianza solo durante quel breve tempo in cui rivesta tale funzione. Anche la situazione nella quale si commette l'illecito può essere permanente o temporanea: l'elettore che entri armato in un seggio elettorale può commettere quel reato proprio solo quando un seggio è presente ed esiste per i soli pochi giorni di voto e di spoglio. La situazione soggettiva dell'autore del reato proprio può essere assoluta o relativa: è assoluta quella condizione che una volta acquisita ha valore generale agli effetti dell'ordinamento, come per il caso del detto pubblico ufficiale, che tale è per l'universalità dei componenti la comunità che ne riconosce la carica e la funzione. È relativa invece quella condizione che ha valore solo per alcuni altri appartenenti alla medesima comunità, ma non per altri, come accade nell'infanticidio per la madre che cagiona la morte del proprio neonato (essa è l'unica madre di quel neonato, può essere madre di altri soggetti, ma non è ovviamente madre di chiunque - la condizione dell'autore è dunque relativa al solo soggetto passivo del reato). Da taluni si cita anche l'esempio dell'incesto, che consiste in una congiunzione carnale compiuta fra soggetti legati da vincoli di sangue o di affinità, sebbene questo reato sia più spesso e più a proposito citato per esemplificare quelle azioni umane normalmente lecite che divengono reato solo in presenza di particolari qualità dell'autore, e in questo caso divengono reato proprio. Vi sono bensì azioni umane che costituiscono sempre reato, ma che a particolari condizioni divengono reato proprio: l'uccisione di un neonato è generalmente un omicidio, salvo che sia commessa dalla madre del neonato, nel qual caso diviene il già ricordato reato proprio di infanticidio.

  Reato istantaneo, permanente e abituale

A seconda della natura e del momento consumativo del reato, in pratica della durata dell'illecito, e sotto l'aspetto degli effetti dell'azione delittuosa, il reato può essere istantaneo, permanente, continuato, abituale o professionale.

il reato istantaneo
si ha quando la condotta con la quale si viola la norma (e quindi si produce l'offesa al bene o valore tutelato dalla norma penale incriminatrice) si compie in un solo momento, in una sola frazione di tempo, come accade ad esempio per il reato contravvenzionale di spari in luogo pubblico. Non è altrettanto corretto, come però da molti si sostiene, includere anche l'omicidio fra i reati istantanei,
il reato permanente
il reato in cui l'evento lesivo e la sua consumazione perdurino per un certo lasso di tempo, come accade per il sequestro di persona.
il reato abituale 
è caratterizzato da pluralità di condotte, che il legislatore considera in modo unitario come una condotta unica. Un esempio di questo tipo è il reato di maltrattamenti in famiglia o la relazione incestuosa. Ciò non toglie però che ogni singolo atto possa rilevare penalmente autonomamente (per esempio le eventuali percosse o ingiurie subite in famiglia o la singola unione carnale tra parenti al fine di determinazione dell'incesto).

  Reato di condotta

Tenere una certa condotta, a prescindere dal risultato (necessaria l'analisi del nesso di causalità da parte del giudice)

  Reato a forma vincolata e a forma libera

Con riguardo alla condotta si distinguono invece i reati a forma vincolata e i reati a forma libera.

  • I reati a forma vincolata sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre.
  • I reati a forma libera sono i reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento, potendo essere le più varie le modalità della azione. (ad es. la norma penale che punisce l'omicidio tutela il bene della vita indipendentemente dalle modalità di aggressione)

  Reato di danno e reato di pericolo

Con riguardo alla offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma penale distinguiamo i reati di danno e i reati di pericolo.

  • I reati di danno si configurano quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.
  • I reati di pericolo che si hanno, invece, nell'ipotesi in cui l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene.

Si suole distinguere ulteriormente in reati di pericolo concreto e reati di pericolo presunto

  • I reati di pericolo concreto sono quelli nei quali il giudice valuta in base a un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato. Il pericolo è dunque per questi reati un elemento costitutivo della fattispecie.
  • I reati di pericolo presunto sono quelli in cui la condotta viene sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità, in quanto questa è già presunta dal legislatore nella norma incriminatrice.

  Reato di pericolo concreto

Il pericolo deve effettivamente esistere e di volta in volta accertato dal giudice.

  Reato di pericolo astratto

Il pericolo è implicito nella stessa condotta e non fa parte della struttura della fattispecie di reato, ma non è inibito all'accusato fornire la prova contraria.

  Reato di pericolo presunto

Sebbene il pericolo non sia implicito nella condotta, viene comunque presunto "iuris et de iure" senza ammissione di prova contraria circa la sua concreta esistenza.

I reati di pericolo presunto continuano ad apparire non esenti da obiezioni costituzionali. Essi rischiano di reprimere la mera disobbedienza dell'agente, ossia la semplice inottemperanza di un precetto penale senza che a questa si accompagni un'effettiva esposizione o pericolo del bene protetto. Bisogna individuare correttamente i settori dove è necessario anticipare la tutela sino all'astratta pericolosità. Si pensi a processi tecnologici di massa che minacciano beni come la salute. Poi ci sono beni superindividuali che possono essere danneggiati da condotte cumulative ripetute nel tempo e ciò rende impossibile provare una singola condotta tipica. Più l'incriminazione interferisce con l'esercizio di libertà politiche, più c'è esigenza di attribuire al reato un contenuto concretamente pericoloso.

  Struttura del reato

La struttura del reato, negli anni, è stata oggetto di numerosi studi e approfondimenti, volti a unificare, dal punto di vista teorico-sistematico, le varie fattispecie criminose che il nostro ordinamento penalistico raccoglie. La dottrina, sia in passato sia ai giorni nostri, utilizza due principali teorie per l'analisi della struttura del reato:

  • Teoria bipartita (maggiormente sostenuta in giurisprudenza)
  • Teoria tripartita (accolta da larga dottrina)
  • Teoria finalistica (di recente introduzione accolta dai cosiddetti "finalisti")

  Teoria bipartita

La teoria bipartita è stata introdotta in Italia da Francesco Carrara.

Il reato, essendo un atto giuridico, è composto da due elementi: quello soggettivo, che concerne l'autore del reato, e quello oggettivo, che si concentra sulla sua condotta.

  Elemento oggettivo

L'elemento oggettivo è costituito da una condotta, ovvero una modificazione del mondo esteriore, che consiste in un'azione od omissione descritta dalla legge penale, da cui scaturisce un risultato, detto evento, collegato alla prima da un nesso causale.

  La condotta

La condotta è l'elemento dinamico della fattispecie oggettivo-materiale del fatto tipico. Essa può essere commissiva (o positiva) e si sostanzia quindi in un'azione, in un fare; o può essere omissiva (o negativa) e si sostanzia quindi in un'omissione, in un non fare. L'omissione, a sua volta, può essere propria e impropria. Si parla di "omissione propria" quando ai fini della configurabilità dell'illecito rileva la mera omissione o ritardo nell'azione, mentre si parla di omissione impropria nelle ipotesi di reati commissivi mediante omissione (ad esempio l'omicidio del neonato da parte della madre che omette di allattarlo)

  L'evento

Sussistono due concezioni dell'evento: concezione giuridica e concezione naturalistica. Secondo la concezione naturalistica l'evento consiste nella modificazione della realtà esteriore suscettibile di percezione sensoria. Tale concezione ritiene che possano esistere dei reati senza evento come ad esempio nell'ipotesi dei reati di mera condotta in cui si ha la consumazione del reato con il semplice porre in essere la condotta tipica (ad esempio omissione di referto). Secondo la concezione giuridica, invece, l'evento si sostanzia nell'offesa del bene o valore tutelato dalla norma penale incriminatrice; offesa che può manifestarsi nelle due forme della lesione o messa in pericolo. Tale teoria sostiene, per converso, che non possono esistere dei reati senza evento perché lo stesso reato si sostanzia nell'aggressione di un bene giuridico. Quanto al reato di omissione di referto sostiene che il bene aggredito è quello dell'interesse dell'Amministrazione della giustizia di venire a conoscenza di quei fatti che possono costituire i presupposti per la perseguibilità d'ufficio di dati reati. Per semplificare, l'evento non è altro che la conseguenza dannosa dell'azione od omissione.

  Il nesso causale
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Nesso di causalità.

Il nesso causale è il passaggio logico che rende l'evento una conseguenza della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest'ultimo, in quanto nessuno può essere considerato autore di un reato se l'evento non è a lui imputabile. Si può pertanto affermare che il "nesso causale", anche detto "nesso di causalità" è il rapporto che deve intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest'ultimo è la diretta conseguenza del fare (l'azione) o non fare (l'omissione) in esame.

  Elemento soggettivo

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Colpevolezza, Dolo (diritto) e Colpa (diritto).

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'azione od omissione e può assumere due forme fondamentali: il dolo o la colpa.

  Teoria tripartita

La teoria tripartita, suole suddividere la struttura del reato in tipicità, antigiuridicità e colpevolezza e suole definire il reato come: fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole.

  Tipicità

Per tipicità si intende la corrispondenza del fatto umano, posto in essere dal soggetto agente, a una delle fattispecie criminose configurate dal nostro ordinamento. Il fatto, nel caso sussista tale corrispondenza, diverrà un fatto tipico. Il fatto tipico, quindi, sarà un'espressione di tutti quegli elementi costituenti la fattispecie criminosa tipizzata dall'ordinamento. La tipicità è, di conseguenza, espressione sia del principio di materialità, sia del principio di tassatività, poiché configura un fatto umano (nella teoria bipartita corrisponderebbe alla condotta e, quindi, all'elemento oggettivo) che, rileva ai fini del nostro ordinamento penalistico, solo se posto materialmente in essere dall'agente e solo se aderente a quelle ipotesi tassative, espressioni anche del principio di legalità, che lo stesso enuncia.

  Antigiuridicità

Qualora il fatto umano si configura come fatto tipico, perché possa sussistere un illecito penale, lo stesso deve essere anche antigiuridico, ossia, deve essere realmente "contra ius" e portatore di una lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento giuridico. Tale requisito risulta l'effettivo elemento di differenziazione tra la teoria bipartita e quella tripartita. Si ricorre a questo terzo requisito per introdurre accanto al fatto umano e alla colpevolezza un elemento negativo: l'assenza di scriminanti. Inammissibile per chi ritenga che il concetto proprio di "fatto" comprenda già di per sé la mancanza di scriminanti.

La costituzione sancisce all'art. 27 «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte». Con questo articolo la Costituzione sancisce il principio di colpevolezza, il 1° comma deve essere interpretato per considerare l'agente del reato non come semplice fattore causuale "cieco", ma come un essere capace di orientare le proprie scelte secondo criteri di valore e di governare razionalmente i propri atteggiamenti esteriori. <questa interpretazione è sancita dalla sentenza n. 364/1988, la quale dichiarava l'incostituzionalità dell'allora art. 5 c.p.

  Colpevolezza

È l'elemento soggettivo del reato, cioè il livello di partecipazione interiore alla realizzazione del fatto; per essere responsabili di un fatto, questo deve essere voluto dall'agente oppure il soggetto deve avere agito con colpa, cioè essere stato negligente, imprudente, ecc.

  Teoria finalistica o Teoria tripartita del reato secondo il criterio finalistico dell'azione

Accanto alla teoria tripartita, si affianca quella cosiddetta "finalistica", che altro non prevede che gli elementi soggettivi (dolo, colpa), rientranti in quella che è la "colpevolezza psicologica" della teoria tripartita, vengano trasfusi nel fatto tipico del reato (quindi nel fatto tipico rientrano sia elementi oggettivi come il nesso di causalità, luogo, tempo, ecc. sia elementi soggettivi come la colpa e il dolo); mentre per colpevolezza, ora "normativa" per i finalisti, s'intende la volontà ribelle di un soggetto a cui l'ordinamento può avanzare un giudizio di riprovevolezza, la quale volontà ribelle presuppone l'imputabilità ed è eliminata o attenuata dalle situazioni scusanti.

  Bibliografia

  • Antonio Pagliaro, Il reato: parte generale, Milano, Giuffrè, 2007.
  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
  • Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte Generale (4ª ed. Zanichelli)
  • Roberto Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte generale, Milano, 2003
  • Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale (16ma ed. Giuffrè Editore 2003)
  • Nicola Bartone, Diritto penale Italiano: Giurisprudenza e ottica europea. Attuale e nuova codificazione, Padova, Cedam, 2007.

  Voci correlate

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